Proposta di legge 344 per l’attività subacquea professionale
L’iter della proposta di legge 344 che regolamenta l’attività subacquea professionale procede attivamente come segnalato, il 2 febbraio 2012, dal Ministero dei Trasporti all’On. Aldo Di Biagio, relatore della proposta di legge 344.
Il Decreto legge 24 gennaio 2012 denominato “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come “decreto liberalizzazioni”, all’articolo 16 sul tema dello Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche richiama la norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative”.
La norma UNI 11366, dal 2010 definisce i criteri e le modalità (in particolare per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica) per l’esecuzione di queste particolari attività che nel nostro Paese contano su una solida tradizione e che a oggi coinvolgono direttamente oltre 350 aziende, sia a conduzione familiare che di dimensione industriale: un panorama articolato che da tempo chiedeva oltre che requisiti univoci di sicurezza, anche una omogeneità in termini di procedure, tecniche e qualificazione delle professionalità.
Il sopra citato articolo 16, al punto 2, stabilisce che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”. Un riferimento che conferisce dunque alla norma un valore cogente.
Il richiamo al DPR n. 886 del 1979 è d’obbligo: l’articolo 53 riguarda infatti le prescrizioni generali sull’impiego di operatori subacquei, cioè “le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili”. Sempre l’articolo 53 stabilisce che queste attività “devono essere effettuate solo da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica”.
Questo chiama appunto in causa la norma UNI 11366, frutto di quattro anni di lavoro e di intenso dibattito fra i vari soggetti interessati, sia sul versante degli utilizzatori (aziende e operatori del settore) che su quello istituzionale (soggetti ministeriali, enti previdenziali, istituti di ricerca, università, organismi associativi).
La norma nazionale, che ha visto la luce nel giugno del 2010, è andata a colmare una lacuna che vedeva l’Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi europei.
Avevamo già parlato parlato dell’entrata della qualifica del medico subacqueo nel decreto sulle liberalizzazioni e della norma UNI 11366 in un post del 22 gennaio 2012.
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